Logo

ASSICURAZIONE

Vuoi una sicurezza in più per il tuo trasporto?


Karrycar, grazie al partner Cattolica Assicurazioni, ti offre la possibilità di estendere la tutela della tua merce spedita al momento della prenotazione del trasporto. Potrai, con un piccolo premio aggiuntivo (da soli 30€) assicurare la merce dal momento del carico al momento dello scarico a terra per tutta la durata del viaggio contro il rischio strada, incendio, atti vandalici, furto, rapina, etc.

karrycar_assicurazione-valore

Assicurazione sul valore

Un’alleata per offrirti ancora più serenità. Abbiamo voluto fortemente questa partnership con una delle primarie Compagnie di Assicurazioni in Italia. Cattolica Assicurazioni è uno dei maggiori attori del mercato assicurativo italiano dal 1896. Circa 3,6 milioni di clienti si affidano alle soluzioni assicurative e ai prodotti distribuiti da Cattolica Assicurazioni e dalle altre società del Gruppo. Cattolica è l’unica società cooperativa di settore quotata alla Borsa di Milano, dove è presente dal novembre 2000. L’attività del Gruppo si ispira alla Dottrina Sociale della Chiesa e a un patrimonio di valori che derivano direttamente dalla sua origine e che la guidano ancora oggi: trasparenza, correttezza, eticità. Tutti sinonimi che sposano la politica aziendale di Karrycar. Abbiamo considerato la partnership con Cattolica Assicurazioni un’occasione immancabile, per noi, e un’opportunità da non perdere per i nostri Clienti. La collaborazione con Cattolica Assicurazioni ci ha permesso di unire le forze al fine di garantirvi un livello di sicurezza e di soddisfazione ancora maggiore, puntando così sull’affidabilità e sul rapporto di fiducia che da sempre ci legano ai nostri Clienti.

FAQ


In funzione alla tipologia di mezzo di trasporto utilizzato, nonché delle leggi nazionali ed internazionali che regolamentano il trasporto di merci, il vettore è legalmente responsabile solo di una parte (minima) del valore della merce che spedisci, entro determinati limiti in ambito nazionale ed internazionale (nazionali D.L.286/2005 € 1.00*KG di merce danneggiata - internazionali CMR ginevra 1956 DSP 8.33= € 9.5 * KG di merce danneggiata), indipendentemente dal valore effettivo di ciò che stiamo spedendo/trasportando e, comunque , soltanto per determinati eventi. Al fine di essere tutelati per l'integrale valore della merce, contro tutti i rischi che possono determinarne il danneggiamento ovvero la perdita totale, è consigliabile stipulare una copertura assicurativa complementare.
Karrycar ti offre la possibilità di estendere la tutela della tua merce spedita al momento della prenotazione del trasporto. Potrai con un piccolo premio aggiuntivo (DA SOLI 30€ ) assicurare la merce dal momento del carico al momento dello scarico a terra per tutta la durata del viaggio contro il RISCHIO STRADA, INCENDIO, ATTI VANDALICI, FURTO, RAPINA ETC ETC
Valore reale della merce che stai spedendo, merce nuova o usata
Sì, l'assicurazione ha previsto una franchigia fissa di € 750.
Per ogni trasporto assicurato ti verrà inviato direttamente il Certificato di assicurazione all’indirizzo di posta elettronica che hai inserito in fase di registrazione.
Siamo sempre al tuo fianco! Abbiamo stabilito con Cattolica Assicurazioni Agenzia Galatea srl un filo diretto di comunicazione. Puoi chiamare direttamente lo 0437940307 - oppure scrivere una mail a: assicurazione@karrycar.it

CLAUSOLE


CLAUSOLA DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA N. 98/03 ASSICURAZIONE MERCI TRASPORTATE A MEZZO AUTOCARRO
Art. 1 - Rischi assicurati Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante l'ordinario corso di viaggio a causa di:
a) incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio;
b) ribaltamento dell'autocarro e/o rimorchio, caduta dei medesimi in acqua o precipizi ed in genere uscita dell'autocarro e/o rimorchio dalla sede stradale tale da non consentirne il rientro con i propri mezzi, a condizione che si tratti di eventi accidentali;
c) collisione dell'autocarro e/o rimorchio con altri veicoli, urto dell'autocarro e/o rimorchio contro corpi fissi compresi guardrails (esclusi cordoli di marciapiedi, isole spartitraffico, salvagenti) e/o mobili purché tale evento lasci tracce constatabili sull'autocarro e/o rimorchio;
d) alluvione, inondazione, mareggiata, straripamento di fiumi e di laghi, rottura di dighe, tormenta di neve, nubifragio, frana, valanga, voragine, rottura di ponti e sprofondamento della sede stradale; per nubifragio s'intende un evento atmosferico di eccezionale violenza e documentabile con bollettini meteorologici;
e) caduta o urto durante il carico e lo scarico, qualora tali operazioni siano a rischio per il Contraente/Assicurato e a condizione che siano effettuate con mezzi meccanici idonei; per carico si intende l'operazione di sollevamento della merce da terra in prossimità dell'autocarro designato per deporla sullo stesso e per scarico l'operazione inversa;
f) rottura, anche se dovuta ad avvenimento non coperto dal presente art. 1, restando ferme le esclusioni previste dal successivo art. 3.
g) bagnamento da acqua piovana, purché gli autocarri siano furgonati o coperti con teloni impermeabili in ottimo stato di conservazione e regolarmente assicurati alle sponde degli autocarri stessi.

Art. 2 - Traversate marittime Le traversate marittime che gli autocarri con le merci a bordo compiono su navi traghetto o RO/RO sono comprese se effettuate tra porti italiani; nei viaggi internazionali sono comprese quando la tratta terrestre sia prevalente rispetto a quella marittima in ragione della lunghezza del percorso da compiere. Durante tali tratte, in aggiunta ai rischi indicati all'art. 1, lett. a), sono a carico della Società i danni materiali e diretti causati da:
a) incaglio, strisciamento sul fondo, arenamento, capovolgimento, collisione, urto contro oggetti fissi e/o mobili, affondamento, sommersione occorsi alla nave;
b) getto, asporto, a seguito dell'azione del mare, dell'autocarro e/o rimorchio o caduta in mare degli stessi durante le operazioni di imbarco, sbarco;
c) avaria comune e spese di salvataggio in conformità all'art. 15 delle Condizioni Generali di assicurazione.
Gli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 delle Condizioni Generali di assicurazione non si applicano alla presente assicurazione.

Art. 3 - Esclusioni
Sono esclusi i danni causati da:
a) furto e rapina comunque perpetrati, a meno che si siano verificati in occasione di uno degli eventi previsti all'art. 1 e sempreché le circostanze non abbiano consentito di adottare le misure idonee ad evitarli;
b) atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente;
c) colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nella scelta del vettore;
d) inidoneità dell'autocarro e/o rimorchio, del container e simili per trasporto e protezione della merce, quando il Contraente o l'Assicurato ne sia consapevole;
e) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;
f) cattivo stivaggio sia sull'autocarro e/o rimorchio che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
g) vizio proprio o qualità intrinseche della merce, intolleranza alle variazioni di temperatura, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
h) ritardo o perdita di mercato, anche se conseguente ad un evento assicurato;
i) contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
j) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
k) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
l) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
m) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
n) atti compiuti per terrorismo o per scopi socio-politici;
o) atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
p) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.

Ai fini delle lettere b) e d) che precedono, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.

Art. 4 - Durata dell'assicurazione
Nel caso di trasporto di merci proprie affidate a terzi, l'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate vengono prese in consegna dagli incaricati del trasporto, continua durante l'ordinario corso del viaggio specificato nel documento di trasporto, comprese, per un periodo massimo di 48 ore ciascuna, le eventuali soste e/o giacenze preliminari e/o intermedie riferentisi alla normale esecuzione del viaggio medesimo e termina con la riconsegna delle merci al destinatario o a chi per esso e comunque non oltre la mezzanotte del terzo giorno dall'arrivo delle merci stesse nella località finale di destino.

CLAUSOLA DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA N. 98/05 ASSICURAZIONE RISCHI SCIOPERI SOPRA MERCI

Art. 1 - Rischi assicurati Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante l'ordinario corso di viaggio a causa di:
a) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
b) atti compiuti per terrorismo o per scopi socio - politici.

Art. 2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni causati da:
a) omissioni di intervento per assenza, insufficienza o impedimento di lavoratori (ovvero mancanza o insufficienza di energia o combustibile) derivanti da scioperi, serrate, atti contro l'esercizio del lavoro, tumulti o disordini civili;
b) atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente;
c) colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nella scelta del vettore o del mezzo di trasporto;
d) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;
e) cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
f) vizio proprio o qualità intrinseche della merce, intolleranza alle variazioni della temperatura, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
g) ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
h) mancato compimento del viaggio o della spedizione;
i) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
j) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
k) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativo a tale scopo; l) ordigni bellici, quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
m) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.

Ai fini della lettera b) e c) che precedono, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.

Art. 3 - Durata dell'assicurazione
I - L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate lasciano il magazzino od il luogo di deposito nella località indicata nella polizza o nel certificato di assicurazione per l'inizio del trasporto, continua durante l'ordinario corso del viaggio e termina al momento della riconsegna delle merci: a) nel magazzino del ricevitore o altro magazzino finale o aree di deposito nel luogo di destinazione indicato nella polizza o nel certificato di assicurazione;
b) in ogni altro magazzino od area di deposito situati nel luogo di destinazione indicato nella polizza o nel certificato di assicurazione ovvero in una località intermedia che l'Assicurato scelga per un immagazzinamento non connesso all'ordinario corso del viaggio o per la distribuzione. In ogni caso l'assicurazione cessa:
c) per i trasporti eseguiti a mezzo autocarro: alla mezzanotte del terzo giorno dall'arrivo delle merci assicurate nel luogo di destinazione;
d) per i trasporti marittimi: alla mezzanotte del sessantesimo giorno dal compimento della scaricazione nel porto definitivo di sbarco;
e) per i trasporti aerei: alla mezzanotte del trentesimo giorno dal compimento della scaricazione nell'aeroporto definitivo di sbarco;
f ) per i trasporti eseguiti a cura di amministrazioni postali o ferroviarie (qualunque sia il mezzo di trasporto utilizzato): alla mezzanotte dell'ottavo giorno dall'arrivo delle merci assicurate nel luogo di destinazione.

II - Rientrano nell'assicurazione, qualora in rischio per l'Assicurato, le operazioni di carico e scarico, intendendosi per "carico" l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo vettore per deporle sullo stesso e per "scarico" l'operazione inversa.

III - Nei trasporti marittimi e/o aerei:
a) se, dopo la scaricazione nel porto e/o aeroporto definitivi di sbarco, ma prima dello scadere della copertura, fermi restando i termini di cui alla lettere d) ed e) del precedente punto I, le merci sono spedite ad una destinazione diversa da quella indicata nella presente polizza, l'assicurazione, cessa con l'inizio del viaggio per tale diversa destinazione.
b) l'assicurazione rimane in vigore, nei termini sopra previsti e alle condizioni della seguente lettera c), in quanto applicabili, durante ritardi al di fuori del controllo dell'Assicurato, durante qualsiasi deviazione, forzato sbarco, reimbarco o trasbordo e durante qualsiasi cambiamento del viaggio dipendente dall'esercizio delle facoltà concesse agli armatori e/o noleggiatori e/o vettori in genere, in base al contratto di noleggio e/o di trasporto.
c) qualora, a causa di circostanze al di fuori del controllo dell'Assicurato, il contratto di noleggio e/o di trasporto abbiano termine in un porto, aeroporto o luogo diverso dalla destinazione indicata, ovvero la spedizione abbia altrimenti termine prima della consegna della merce, l'assicurazione cessa, salvo che l'Assicurato ne richieda la prosecuzione.
In questo caso, previa corresponsione del sovrappremio applicabile, l'assicurazione continua:
- fino a quando le merci sono vendute o consegnate in tale porto o luogo o fino allo scadere di 60 giorni dal completamento della scaricazione dalla nave delle merci assicurate con la presente polizza in tale porto o luogo;
- fino a quando le merci sono vendute e consegnate in tale aeroporto o luogo o fino allo scadere dei 30 giorni dal completamento della scaricazione dall'aereo delle merci assicurate con la presente polizza in tale aeroporto o luogo qualunque sia l'ipotesi che si verifica per prima, ovvero
- fino alla scadenza dei termini previsti al punto I se le merci vengono spedite entro detto periodo alla destinazione indicata in polizza o a qualsiasi altra destinazione.

Art. 4 - Cambiamento non forzato di destinazione
Qualora, dopo l'inizio della copertura assicurativa, la destinazione sia cambiata per fatto dell'Assicurato e questi ne dia tempestiva comunicazione alla Società, l'assicurazione può continuare solo alle condizioni e al premio che verranno concordati dalle parti.

CLAUSOLA DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA N. 98/05 ASSICURAZIONE RISCHI SCIOPERI SOPRA MERCI

Art. 1 - Rischi assicurati Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante l'ordinario corso di viaggio a causa di:
a) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
b) atti compiuti per terrorismo o per scopi socio - politici.

Art. 2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni causati da:
a) omissioni di intervento per assenza, insufficienza o impedimento di lavoratori (ovvero mancanza o insufficienza di energia o combustibile) derivanti da scioperi, serrate, atti contro l'esercizio del lavoro, tumulti o disordini civili;
b) atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente;
c) colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nella scelta del vettore o del mezzo di trasporto;
d) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;
e) cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
f) vizio proprio o qualità intrinseche della merce, intolleranza alle variazioni della temperatura, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
g) ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
h) mancato compimento del viaggio o della spedizione;
i) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
j) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
k) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativo a tale scopo; l) ordigni bellici, quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
m) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.

Ai fini della lettera b) e c) che precedono, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.

Art. 3 - Durata dell'assicurazione
I - L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate lasciano il magazzino od il luogo di deposito nella località indicata nella polizza o nel certificato di assicurazione per l'inizio del trasporto, continua durante l'ordinario corso del viaggio e termina al momento della riconsegna delle merci: a) nel magazzino del ricevitore o altro magazzino finale o aree di deposito nel luogo di destinazione indicato nella polizza o nel certificato di assicurazione;
b) in ogni altro magazzino od area di deposito situati nel luogo di destinazione indicato nella polizza o nel certificato di assicurazione ovvero in una località intermedia che l'Assicurato scelga per un immagazzinamento non connesso all'ordinario corso del viaggio o per la distribuzione. In ogni caso l'assicurazione cessa:
c) per i trasporti eseguiti a mezzo autocarro: alla mezzanotte del terzo giorno dall'arrivo delle merci assicurate nel luogo di destinazione;
d) per i trasporti marittimi: alla mezzanotte del sessantesimo giorno dal compimento della scaricazione nel porto definitivo di sbarco;
e) per i trasporti aerei: alla mezzanotte del trentesimo giorno dal compimento della scaricazione nell'aeroporto definitivo di sbarco;
f ) per i trasporti eseguiti a cura di amministrazioni postali o ferroviarie (qualunque sia il mezzo di trasporto utilizzato): alla mezzanotte dell'ottavo giorno dall'arrivo delle merci assicurate nel luogo di destinazione.

II - Rientrano nell'assicurazione, qualora in rischio per l'Assicurato, le operazioni di carico e scarico, intendendosi per "carico" l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo vettore per deporle sullo stesso e per "scarico" l'operazione inversa.

III - Nei trasporti marittimi e/o aerei:
a) se, dopo la scaricazione nel porto e/o aeroporto definitivi di sbarco, ma prima dello scadere della copertura, fermi restando i termini di cui alla lettere d) ed e) del precedente punto I, le merci sono spedite ad una destinazione diversa da quella indicata nella presente polizza, l'assicurazione, cessa con l'inizio del viaggio per tale diversa destinazione.
b) l'assicurazione rimane in vigore, nei termini sopra previsti e alle condizioni della seguente lettera c), in quanto applicabili, durante ritardi al di fuori del controllo dell'Assicurato, durante qualsiasi deviazione, forzato sbarco, reimbarco o trasbordo e durante qualsiasi cambiamento del viaggio dipendente dall'esercizio delle facoltà concesse agli armatori e/o noleggiatori e/o vettori in genere, in base al contratto di noleggio e/o di trasporto.
c) qualora, a causa di circostanze al di fuori del controllo dell'Assicurato, il contratto di noleggio e/o di trasporto abbiano termine in un porto, aeroporto o luogo diverso dalla destinazione indicata, ovvero la spedizione abbia altrimenti termine prima della consegna della merce, l'assicurazione cessa, salvo che l'Assicurato ne richieda la prosecuzione.
In questo caso, previa corresponsione del sovrappremio applicabile, l'assicurazione continua:
- fino a quando le merci sono vendute o consegnate in tale porto o luogo o fino allo scadere di 60 giorni dal completamento della scaricazione dalla nave delle merci assicurate con la presente polizza in tale porto o luogo;
- fino a quando le merci sono vendute e consegnate in tale aeroporto o luogo o fino allo scadere dei 30 giorni dal completamento della scaricazione dall'aereo delle merci assicurate con la presente polizza in tale aeroporto o luogo qualunque sia l'ipotesi che si verifica per prima, ovvero
- fino alla scadenza dei termini previsti al punto I se le merci vengono spedite entro detto periodo alla destinazione indicata in polizza o a qualsiasi altra destinazione.

Art. 4 - Cambiamento non forzato di destinazione
Qualora, dopo l'inizio della copertura assicurativa, la destinazione sia cambiata per fatto dell'Assicurato e questi ne dia tempestiva comunicazione alla Società, l'assicurazione può continuare solo alle condizioni e al premio che verranno concordati dalle parti.

CLAUSOLA DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA N. 98/06 ASSICURAZIONE RISCHI GUERRA E MINE SOPRA MERCI

Art. 1 - Rischi assicurati
Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio marittimo, aereo o per acque interne, a causa di:
a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio purché derivanti dai rischi indicati al punto a) che precede, e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
c) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati.

Art. 2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni causati da:
a) impiego di strumenti bellici che utilizzino la fissione o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
b) atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente;
c) colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nella scelta del vettore o del mezzo di trasporto;
d) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;
e) cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
f) vizio proprio o qualità intrinseche della merce, intolleranza alle variazioni della temperatura, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
g) ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
h) mancato compimento del viaggio o della spedizione;
i) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
j) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da ordigni bellici o da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi.

Ai fini delle lettere b) e c) che precedono, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni

Art. 3 - Limiti temporali e spaziali dell'assicurazione
a) L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate sono poste a bordo del mezzo vettore e termina dal momento in cui lasciano il mezzo stesso per essere scaricate nel luogo di destino;
b) qualora le merci assicurate non vengano scaricate, l'assicurazione termina allo scadere di 15 giorni dalla mezzanotte del giorno di arrivo del mezzo vettore nel luogo di destino;
c) se il mezzo vettore riprende il viaggio senza che le merci assicurate siano state scaricate nel luogo di destino, e purché l'Assicurato ne dia immediata comunicazione alla Società e paghi il sovrappremio richiesto, la garanzia assicurativa prende nuovo effetto e termina nel luogo di destino previsto dal contratto di trasporto, od in quello ad esso sostituito, in conformità di quanto previsto alle lettere a) e b) che precedono;
d) se le merci vengono scaricate in un porto di rilascio o in un punto intermedio per essere trasbordate ed il viaggio non termini, la garanzia assicurativa cessa allo scadere del 15° giorno successivo alla mezzanotte del giorno di arrivo del mezzo vettore in tale luogo, sempreché l'Assicurato paghi l'eventuale sovrappremio richiesto. Durante detto periodo di 15 giorni, l'assicurazione rimane in vigore anche dopo la scaricazione ma solo finché le merci restano nel luogo di trasbordo o nel porto di rilascio dove sono state scaricate. La garanzia prende nuovo effetto dal momento in cui le merci assicurate sono poste a bordo del nuovo mezzo vettore per il proseguimento e compimento del viaggio;
e) se il viaggio termina in una località diversa dal luogo di destino previsto nel contratto di trasporto, tale località è equiparata al luogo di destino. Qualora le merci vengano successivamente rispedite per la destinazione originaria o per altra destinazione, e purché l'Assicurato ne dia comunicazione alla Società prima dell'inizio di questo ulteriore viaggio e paghi il sovrappremio richiesto, la garanzia prende nuovo effetto dal momento in cui le merci sono poste a bordo del mezzo vettore per la rispedizione, ovvero, se non sono state scaricate, dal momento in cui il mezzo vettore lascia la località in cui si trova;
f) la garanzia assicurativa dei rischi di mine, missili, siluri o bombe dispersi, galleggianti o sommersi, comprende anche il periodo in cui le merci assicurate si trovano a bordo di natante in attesa di essere imbarcate sul mezzo vettore o dopo essere state scaricate dal mezzo vettore ma non oltre il 60° giorno dalla discarica dal medesimo (salvo diverso esplicito accordo con la Società).
Agli effetti del presente articolo con i termini seguenti si deve intendere:
a) per "mezzo vettore": qualunque nave o aeromobile che trasporti le merci assicurate da una località ad un'altra, quando tale viaggio comporti, rispettivamente, una traversata marittima o una tratta aerea;
b) per "arrivo":
- in caso di traversata marittima, il momento in cui la nave è ancorata, ormeggiata o altrimenti assicurata presso uno scalo o altra località nell'ambito di un'area controllata da una autorità portuale. Se tale scalo o località non fossero disponibili, per "arrivo" deve intendersi il momento in cui la nave per la prima volta è ancorata, ormeggiata od altrimenti assicurata tanto all'interno quanto all'esterno del porto o località scelti per lo sbarco delle merci;
- in caso di tratta aerea, il momento in cui l'aeromobile si arresta nell'aeroporto scelto per l'atterraggio al termine della corsa di rullaggio;
c) per "luogo" (di destino o di trasbordo): qualsiasi porto o località in cui la nave possa "arrivare" secondo il significato indicato alla lettera b) che precede o qualsiasi aeroporto o località in cui l'aeromobile possa atterrare.

Art. 4 - Cambiamenti di via o di destinazione Nel caso di cambiamento di via nonché nel caso di altre variazioni della spedizione conseguenti all'esercizio delle facoltà riconosciute all'armatore, all'esercente dell'aeromobile o al noleggiatore in base al contratto di noleggio, le merci continuano ad essere coperte alle condizioni suindicate, purché l'Assicurato ne dia immediata comunicazione alla Società e paghi il sovrappremio richiesto.
Qualora, dopo l'inizio della copertura assicurativa, in conformità dell'art. 3, la destinazione sia cambiata per fatto dell'Assicurato, e questi ne dia tempestiva comunicazione alla Società, l'assicurazione può continuare solo alle condizioni ed al premio che verranno concordati dalle parti.

Art. 5 - Inoltro parziale delle merci Se parte delle merci assicurate viene imbarcata, sbarcata o trasbordata e parte non subisce tali operazioni, le norme di cui agli artt. 3 e 4 che precedono si applicano come se ciascuna di tali parti fosse separatamente assicurata.